SERVIZIO CIVILE. COMUNICAZIONE URGENTE – SELEZIONI​

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SERVIZIO CIVILE. COMUNICAZIONE URGENTE - SELEZIONI

COMUNICAZIONE URGENTE

CIRCA LA MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI DEGLI ASPIRANTI OPERATORI VOLONTARI DEL SCU​

A seguito della circolare del 24 febbraio pubblicata sul sito del dipartimento alle ore 18,00 in cui vengono date le indicazioni per i colloqui in presenza “laddove non sia possibile svolgerli nella modalità on-line, ritenuta allo stato attuale la più opportuna” (cit. dalla Premessa della circolare stessa), comunichiamo che – data la situazione ancora critica della diffusione del virus Covid -19, e considerata dal Dipartimento la modalità più opportuna – i colloqui presso le nostre sedi si svolgeranno in modalità on-line nelle date pubblicate sul sito consultabili nella (sezione dedicata).

Il regolamento per la gestione del colloquio on-line seguirà le seguenti indicazioni espresse nella circolare a cui si è fatto riferimento e di cui riportiamo l’abstract

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Circolare del 24 febbraio 2021 recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale”

Premessa

La presente circolare fornisce agli enti del servizio civile universale le indicazioni in merito alle procedure di svolgimento dei colloqui per la selezione degli aspiranti operatori volontari in relazione sia alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 (in caso di prova “in presenza”), sia al rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali dei candidati (qualunque sia la modalità di realizzazione del colloquio).

Con riferimento all’emergenza pandemica, le misure di seguito riportate si rifanno alle disposizioni contenute nel “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 10, lettera z), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021”, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 3 febbraio 2021,

Misure organizzative ed igienico-sanitarie per i colloqui “in presenza”

Tutti gli aspiranti operatori volontari devono essere preventivamente informati delle misure adottate

sulla base della presente circolare, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione sul sito web dell’ente, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno qui di seguito descritti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19.

In particolare, i candidati dovranno:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e. mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

5) indossare obbligator ia mente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà procurarsi autonomamente.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione che il candidato deve produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 dello stesso DPR e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, e deve consegnare al personale addetto alla sua identificazione.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area di svolgimento della prova orale.

Misure per la tutela della privacy ai candidati

Come già evidenziato in premessa, la procedura di selezione degli operatori volontari è assimilabile ad una procedura concorsuale, in linea con quanto affermato dall’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, e pertanto deve essere effettuata nel rispetto, tra gli altri, dei principi generali di trasparenza e pubblicità. In tale contesto è utile ricordare che in materia di concorsi pubblici rileva quanto disposto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), il quale all’art. 6, comma 4, in tema di modalità di svolgimento delle prove, prevede che “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Pertanto ciascun ente nell’ambito del colloquio, sia esso “in presenza” oppure on-line, deve assicurare la possibilità che soggetti terzi assistano alla prova.

Nel caso in cui il colloquio sia svolto “in presenza”, dovranno essere rispettate le misure di protezione e prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19 illustrate nel precedente paragrafo, limitando pertanto il numero dei presenti a quanto sia essenziale per il rispetto del principio di pubblicità, senza che questo comporti un aumento significativo del rischio contagio.

Inoltre, sia nel caso di un colloquio “in presenza”, sia che si tratti di una prova on-line, l’ente deve trattare i dati personali dei candidati nel rispetto della privacy dei medesimi, senza quindi che avvenga una divulgazione a terzi. Ciò comporta che la prima fase del colloquio, in cui il candidato viene identificato con la dichiarazione dei necessari dati personali e l’esibizione della relativa documentazione, sia riservata, ossia non sia consentita la partecipazione di soggetti terzi, che potranno invece assistere alla seconda parte pubblica, dedicata specificatamente alla prova. Tale soluzione è perseguibile anche in modalità on-line, pianificando l’utilizzo di stanze virtuali “chiuse” in cui, nella prima fase, saranno presenti solo la Commissione e il singolo candidato da identificare.

Una particolare attenzione andrà dedicata ai candidati che hanno presentato domanda per progetti dedicati a giovani con minori opportunità: la verifica dei requisiti, mediante specifiche dichiarazioni e acquisizione di relativa documentazione (se non già disponibile), dovrà anch’essa avvenire nella prima fase “a porte chiuse”. A tal proposito con l’occasione si rammenta che nelle graduatorie da pubblicare non andrà fatto alcun riferimento alle categorie di giovani con “minori opportunità” ma, laddove si tratti di progetti a composizione mista, dovrà soltanto riportarsi accanto al nominativo il termine “riservato”.

Durante il colloquio, cui potranno assistere soggetti terzi, gli enti avranno cura di non rivolgere ai candidati domande che impongano la condivisione di dati definiti come “particolari” dal GDPR 2016/679 (stato di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose, ecc.), in quanto richiedono ancora maggiore attenzione e protezione degli altri dati personali. In termini generali si rammenta, comunque, che gli indirizzi giurisprudenziali in tema di bilanciamento dei principi antagonisti della trasparenza e della privacy, soprattutto con riferimento alle procedure concorsuali, sono concordi nell’attribuire una prevalenza sostanziale alla trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica.

In considerazione delle esigenze sopra manifestate, connesse anche alle specifiche contingenze dettate dall’emergenza, l’ente potrà limitare la partecipazione alla seconda fase della prova, sia essa “in presenza” sia essa on-line, solo agli altri candidati e in numero limitato. In particolare, per i colloqui on-line bisognerà tener conto della funzionalità dei sistemi telematici, che è ottimale laddove i collegamenti sono ridotti; per rispondere a tale finalità le richieste di soggetti terzi di assistere al colloquio saranno raccolte dall’ente nei giorni che precedono la prova e potranno essere opportunamente limitate.

Durante il colloquio, “in presenza” e on-line, è fatto divieto a terzi di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta e di diffondere gli stessi dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto dovranno essere denunciati alle autorità competenti. In caso di colloquio on-line tutti gli uditori dovranno inoltre, per tutta la durata della sessione, tenere spenta la telecamera; tenere spento il microfono; non interagire tramite chat. La violazione di una sola di queste prescrizioni comporta l’espulsione d’ufficio dell’uditore dalla stanza virtuale da parte della commissione o da parte della regia tecnica.